IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni; Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996; Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Visto la legge n. 341/1990; Visto il piano di sviluppo universitario 1994/1996 e le delibere del comitato regionale di coordinamento del 1 marzo 1994, del 27 aprile 1998 e del 21 luglio 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470; Visto i commi 95 e 101 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (legge Bassanini); Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 245, come modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235; Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998 recante criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria; Viste le determinazioni formulate dal comitato di proposta per l'istituzione della scuola di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria costituito ai sensi dell'art. 11 della tabella XXIII -bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, con delibera del senato accademico del 21 maggio 1997; Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 1999; Vista le delibere del senato accademico del 20 luglio 1999 e 24 settembre 1999; Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999, che disciplina le modalita' di accesso alla scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario e determina il numero dei posti disponibili per l'immatricolazione alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1999/2000; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Considerato che l'ordinamento didattico del corso di studi e' stato approvato in conformita' al decreto ministeriale 26 maggio 1998 (criteri generali); Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche degli ordinamenti didattici vengono effettuate quale stralcio dell'emanando regolamento didattico di ateneo; Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1999; Decreta: Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria Art. 1. Istituzione, denominazione e obiettivi generali della scuola- sua articolazione in indirizzi, e titoli da essa rilasciati 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 341 del 19 novembre 1990 e in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 31 luglio 1996 e del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 26 maggio 1998 e' istituita, presso l'Universita' degli studi di Perugia, la "Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria" (nel seguito denominata "Scuola"). 2. Obiettivo della Scuola e' la formazione professionale specifica degli insegnanti della scuola secondaria, secondo quanto indicato nell'allegato A del decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scentifica e teconologica del 26 maggio 1998. 3. Tale obiettivo si articola secondo le seguenti linee generali di sviluppo: a) acquisizione di competenze nelle scienze dell'educazione; b) acquisizione di competenze di carattere storicoepistemologico relative a discipline caratterizzanti ciascuna delle abilitazioni conseguibili per la scuola secondaria; c) acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione, anche mediante laboratori di didattica delle discipline medesime; d) acquisizione di competenze legate alla pratica effettiva dell'insegnamento mediante il tirocinio; e) acquisizione di competenze metodologiche e operative nel settore dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno. 4. Per il raggiungimento degli obbiettivi della Scuola e alle attivita' didattiche della Scuola concorre il sistema scolastico regionale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti e da specifici protocolli d'intesa da stipularsi con le diramazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione, I.R.R.S.A.E., agenzie formative nazionali, strutture interessate degli enti locali. Sono altresi' perseguiti rapporti con enti di ricerca, centri interuniversitari di ricerca per la didattica, altre universita', istituti di formazione superiore nell'ambito della Unione europea: 5. Gli insegnamenti e le attivita', previsti in funzione di quanto indicato nel comma 2, sono propri della Scuola e da essa promossi e coordinati. 6. A conclusione degli studi, la Scuola rilascia un diploma di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore di esame di stato e abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie nelle specifiche classi di insegnamento. Le abilitazioni conseguite sono menzionate nel diploma.