IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Perugia approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto  lo  statuto di  autonomia  di  questo Ateneo  approvato  con
decreto  rettorale  30  settembre  1996,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 1996;
  Visto  l'art.  17  del  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione
superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Visto la legge n. 341/1990;
  Visto il  piano di sviluppo  universitario 1994/1996 e  le delibere
del  comitato regionale  di coordinamento  del 1  marzo 1994,  del 27
aprile 1998 e del 21 luglio 1999;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n.
470;
  Visto i commi 95 e 101 dell'art.  17 della legge 15 maggio 1997, n.
127 (legge Bassanini);
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  luglio  1997,  n.  245,  come
modificato dal decreto ministeriale 8 giugno 1999, n. 235;
  Visto il decreto ministeriale 30  gennaio 1998, n. 39, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 maggio  1998  recante  criteri
generali  per   la  disciplina  da  parte   delle  universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea  in scienze della formazione primaria
e delle  scuole di  specializzazione per l'insegnamento  nella scuola
secondaria;
  Viste  le determinazioni  formulate  dal comitato  di proposta  per
l'istituzione  della scuola  di  specializzazione per  l'insegnamento
nella  scuola  secondaria  costituito  ai sensi  dell'art.  11  della
tabella XXIII  -bis del  decreto del  Presidente della  Repubblica 31
luglio 1996, n. 470, con delibera del senato accademico del 21 maggio
1997;
  Vista la  delibera del consiglio  di amministrazione del  14 luglio
1999;
  Vista le  delibere del senato  accademico del  20 luglio 1999  e 24
settembre 1999;
  Visto il  decreto ministeriale  27 luglio  1999, che  disciplina le
modalita'   di   accesso   alla  scuola   di   specializzazione   per
l'insegnamento secondario e determina il numero dei posti disponibili
per  l'immatricolazione alle  scuole di  specializzazione per  l'anno
accademico 1999/2000;
  Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;
  Considerato che l'ordinamento didattico del corso di studi e' stato
approvato  in  conformita' al  decreto  ministeriale  26 maggio  1998
(criteri generali);
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico di ateneo le  modifiche degli ordinamenti didattici vengono
effettuate  quale  stralcio  dell'emanando regolamento  didattico  di
ateneo;
  Visto il  parere favorevole  del Consiglio  universitario nazionale
del 16 settembre 1999;
                              Decreta:
  Scuola di  specializzazione per  la formazione degli  insegnanti di
scuola secondaria
                               Art. 1.
  Istituzione, denominazione  e obiettivi generali della  scuola- sua
articolazione in indirizzi, e titoli da essa rilasciati
  1.  Ai sensi  dell'art.  4, comma  2,  della legge  n.  341 del  19
novembre  1990 e  in applicazione  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n.  470 del  31 luglio  1996 e  del decreto  del Ministero
dell'universita'  e della  ricerca scientifica  e tecnologica  del 26
maggio  1998  e'  istituita,  presso  l'Universita'  degli  studi  di
Perugia,  la  "Scuola di  specializzazione  per  la formazione  degli
insegnanti   della  scuola   secondaria"   (nel  seguito   denominata
"Scuola").
  2. Obiettivo della Scuola  e' la formazione professionale specifica
degli  insegnanti della  scuola secondaria,  secondo quanto  indicato
nell'allegato A  del decreto  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scentifica e teconologica del 26 maggio 1998.
  3. Tale obiettivo si articola secondo le seguenti linee generali di
sviluppo:
  a) acquisizione di competenze nelle scienze dell'educazione;
  b)  acquisizione di  competenze di  carattere storicoepistemologico
relative  a discipline  caratterizzanti  ciascuna delle  abilitazioni
conseguibili per la scuola secondaria;
  c) acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie
di  ciascuna abilitazione,  anche  mediante  laboratori di  didattica
delle discipline medesime;
  d)  acquisizione  di  competenze   legate  alla  pratica  effettiva
dell'insegnamento mediante il tirocinio;
  e) acquisizione di competenze metodologiche e operative nel settore
dell'handicap per la formazione di insegnanti di sostegno.
  4.  Per il  raggiungimento  degli obbiettivi  della  Scuola e  alle
attivita'  didattiche della  Scuola  concorre  il sistema  scolastico
regionale,  secondo  quanto previsto  dalle  normative  vigenti e  da
specifici  protocolli  d'intesa  da  stipularsi  con  le  diramazioni
periferiche  del Ministero  della pubblica  istruzione, I.R.R.S.A.E.,
agenzie formative nazionali, strutture interessate degli enti locali.
Sono  altresi'  perseguiti  rapporti  con  enti  di  ricerca,  centri
interuniversitari  di ricerca  per la  didattica, altre  universita',
istituti di formazione superiore nell'ambito della Unione europea:
  5. Gli insegnamenti e le  attivita', previsti in funzione di quanto
indicato nel comma  2, sono propri della Scuola e  da essa promossi e
coordinati.
  6.  A conclusione  degli studi,  la Scuola  rilascia un  diploma di
specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con valore
di  esame  di  stato   e  abilitante  all'insegnamento  nelle  scuole
secondarie nelle  specifiche classi di insegnamento.  Le abilitazioni
conseguite sono menzionate nel diploma.